Convenzione›Titolo IV
Art. 57
Regolamento delle controversie a mezzo di arbitrato
In vigore dal 14 gen 1976
Regolamento delle controversie a mezzo di arbitrato
par. 1. - Nel caso che non possano essere regolati tra le parti
stesse, i litigi aventi per oggetto l'interpretazione o l'applicazione della Convenzione, valida come legge nazionale o a titolo di diritto convenzionale, e delle disposizioni complementari emanate da taluni Stati contraenti possono, su domanda delle parti, essere sottoposti a tribunali arbitrali la cui composizione e procedura formano oggetto dell'Allegato III alla presente Convenzione.
par. 2. - Tuttavia, in caso di litigio tra Stati, le disposizioni dell'Allegato III non vincolano le parti, le quali possono stabilire liberamente la composizione del tribunale arbitrale e la procedura arbitrale.
par. 3. - Su domanda delle parti, la giurisdizione arbitrale può essere investita:
a) senza pregiudizio della definizione delle controversie in
virtù di altre disposizioni legali:
1° dei litigi tra Stati membri;
2° dei litigi tra Stati contraenti da una parte e Stati non
contraenti dall'altra;
3° dei litigi tra Stati non contraenti, purchè, nei due
ultimi casi, la Convenzione sia applicabile come legge nazionale o a titolo di diritto convenzionale;
b) dei litigi tra imprese di trasporto;
c) dei litigi tra imprese di trasporto e utenti;
d) dei litigi tra utenti.
par. 4. - La messa in atto della procedura arbitrale ha, per quanto
riguarda la sospensione e l'interruzione della prescrizione del credito litigioso, lo stesso effetto dell'azione intentata davanti al tribunale ordinario.
par. 5. - Le sentenze pronunziate dai tribunali arbitrali nei
confronti delle imprese di trasporto o degli utenti sono esecutive in ciascuno degli Stati contraenti, appena siano state compiute le formalità prescritte nello Stato ove l'esecuzione deve aver luogo.
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