Convenzione›Titolo IV
Art. 51
51 / 103Regole generali di procedura
In vigore dal 14 gen 1976
Regole generali di procedura
Per tutte le liti originate dai trasporti sottoposti alla presente Convenzione si applica la procedura del giudice competente, salvo le disposizioni contrarie contemplate nella Convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1975-10-27;692#art-c-51