Convenzione
Art. 39
Ferrovie contro le quali può essere esercitata l'azione giudiziaria
In vigore dal 14 gen 1976
Ferrovie contro le quali può essere esercitata l'azione giudiziaria
par. 1. - L'azione giudiziaria per restituzione di una somma pagata
in conseguenza del contratto di trasporto può essere esercitata sia contro la ferrovia che ha riscosso questa somma, sia contro la ferrovia a profitto della quale la somma è stata riscossa.
par. 2.- Le altre azioni giudiziarie derivanti dal contratto di
trasporto possono essere esercitate soltanto contro la ferrovia di partenza, contro la ferrovia destinataria, o contro quella sulla quale si è verificato il fatto che dà luogo all'azione.
L'azione giudiziaria può essere esercitata contro la ferrovia
destinataria anche se questa non ha ricevuto il bagaglio.
par. 3. - Se l'attore ha la scelta tra più ferrovie, il suo
diritto di opzione si estingue una volta che l'azione è proposta contro una di esse.
par. 4. - L'azione giudiziaria può essere esercitata contro una
ferrovia diversa da quelle indicate nei par. 1 e 2, quando è fatta valere come domanda riconvenzionale o come eccezione in una causa in cui la domanda principale sia fondata sullo stesso contratto di trasporto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1975-10-27;692#art-c-39