Convenzione

Art. 39

Ferrovie contro le quali può essere esercitata l'azione giudiziaria

In vigore dal 14 gen 1976
Ferrovie contro le quali può essere esercitata l'azione giudiziaria par. 1. - L'azione giudiziaria per restituzione di una somma pagata in conseguenza del contratto di trasporto può essere esercitata sia contro la ferrovia che ha riscosso questa somma, sia contro la ferrovia a profitto della quale la somma è stata riscossa. par. 2.- Le altre azioni giudiziarie derivanti dal contratto di trasporto possono essere esercitate soltanto contro la ferrovia di partenza, contro la ferrovia destinataria, o contro quella sulla quale si è verificato il fatto che dà luogo all'azione. L'azione giudiziaria può essere esercitata contro la ferrovia destinataria anche se questa non ha ricevuto il bagaglio. par. 3. - Se l'attore ha la scelta tra più ferrovie, il suo diritto di opzione si estingue una volta che l'azione è proposta contro una di esse. par. 4. - L'azione giudiziaria può essere esercitata contro una ferrovia diversa da quelle indicate nei par. 1 e 2, quando è fatta valere come domanda riconvenzionale o come eccezione in una causa in cui la domanda principale sia fondata sullo stesso contratto di trasporto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1975-10-27;692#art-c-39

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Ferrovie contro le quali può essere esercitata l'azione giudiziaria (Art. 39 Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali adottati a Berna il 7 febbraio 1970 ed il 9 novembre 1973: Convenzioni concernenti il trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV), con relativi allegati e protocollo addizionale alle convenzioni stesse; protocolli concernenti l'aumento delle quote contributive degli Stati alle spese di gestione dell'Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia.) — Testo vigente | Portale Normativo