Convenzione›Titolo III
Art. 36
49 / 103Esercizio di azioni extracontrattuali
In vigore dal 14 gen 1976
Esercizio di azioni extracontrattuali
In tutti i casi regolati dalla presente Convenzione, ogni azione
relativa alla responsabilità, a qualunque titolo svolta, non può essere esercitata contro la ferrovia se non alle condizioni e nei limiti previsti dalla presente Convenzione.
Ciò vale anche per ogni azione esercitata contro le persone di cui
la ferrovia risponde in base all'.
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Prourn:nir:stato:legge:1975-10-27;692#art-c-36