ConvenzioneTitolo III

Art. 28

Onere della prova

In vigore dal 14 gen 1976
Onere della prova par. 1. - La prova che il ritardo alla riconsegna, la perdita o l'avaria abbia avuto per causa uno dei fatti previsti nel par. 2 dell' incombe alla ferrovia. par. 2. - Quando la ferrovia stabilisce che, avuto riguardo alle circostanze di fatto, la perdita o l'avaria è potuta risultare da uno o più dei rischi particolari previsti nel par. 3 dell', si presume che il danno sia risultato da una o più di queste cause. L'avente diritto conserva tuttavia il diritto di provare che il danno non ha avuto per causa, totalmente o parzialmente, uno di tali rischi.
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urn:nir:stato:legge:1975-10-27;692#art-c-28

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Onere della prova (Art. 28 Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali adottati a Berna il 7 febbraio 1970 ed il 9 novembre 1973: Convenzioni concernenti il trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV), con relativi allegati e protocollo addizionale alle convenzioni stesse; protocolli concernenti l'aumento delle quote contributive degli Stati alle spese di gestione dell'Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia.) — Testo vigente | Portale Normativo