ConvenzioneTitolo III

Art. 27

Limiti della responsabilità

In vigore dal 14 gen 1976
Limiti della responsabilità par. 1. - La ferrovia è responsabile del ritardo nella riconsegna, del danno risultante dalla perdita totale o parziale dei bagagli, come pure delle avarie che essi subiscono, dal momento dell'accettazione al trasporto sino alla riconsegna. par. 2. - La ferrovia è esonerata da tale responsabilità se il ritardo nella riconsegna, la perdita o l'avaria sono stati causati da colpa del viaggiatore, da un ordine di questi non determinato da colpa della ferrovia, da un vizio proprio del bagaglio o da circostanze che la ferrovia non poteva evitare ed alle cui conseguenze essa non poteva ovviare. par. 3. - La ferrovia è esonerata da tale responsabilità quando la perdita o l'avaria derivino da particolari rischi inerenti alla speciale natura del bagaglio, da mancanza o stato difettoso dell'imballaggio, o dal fatto che oggetti esclusi dal trasporto siano stati tuttavia spediti come bagagli.
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urn:nir:stato:legge:1975-10-27;692#art-c-27

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Limiti della responsabilità (Art. 27 Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali adottati a Berna il 7 febbraio 1970 ed il 9 novembre 1973: Convenzioni concernenti il trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV), con relativi allegati e protocollo addizionale alle convenzioni stesse; protocolli concernenti l'aumento delle quote contributive degli Stati alle spese di gestione dell'Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia.) — Testo vigente | Portale Normativo