Convenzione›Titolo III
Art. 27
Limiti della responsabilità
In vigore dal 14 gen 1976
Limiti della responsabilità
par. 1. - La ferrovia è responsabile del ritardo nella riconsegna,
del danno risultante dalla perdita totale o parziale dei bagagli, come pure delle avarie che essi subiscono, dal momento dell'accettazione al trasporto sino alla riconsegna.
par. 2. - La ferrovia è esonerata da tale responsabilità se il
ritardo nella riconsegna, la perdita o l'avaria sono stati causati da colpa del viaggiatore, da un ordine di questi non determinato da colpa della ferrovia, da un vizio proprio del bagaglio o da circostanze che la ferrovia non poteva evitare ed alle cui conseguenze essa non poteva ovviare.
par. 3. - La ferrovia è esonerata da tale responsabilità quando la perdita o l'avaria derivino da particolari rischi inerenti alla speciale natura del bagaglio, da mancanza o stato difettoso dell'imballaggio, o dal fatto che oggetti esclusi dal trasporto siano stati tuttavia spediti come bagagli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-10-27;692#art-c-27