Convenzione
Art. 22
Formalità prescritte dalle autorità doganali o da altre autorità amministrative
In vigore dal 14 gen 1976
Formalità prescritte dalle autorità doganali o da altre autorità amministrative
Il viaggiatore deve attenersi alle prescrizioni delle autorità
doganali o di altre autorità amministrative, tanto per ciò che riguarda la sua persona, quanto per ciò che riguarda la visita dei propri bagagli e colli a mano. Egli deve assistere a questa visita, salvo le eccezioni ammesse dalle leggi e dai regolamenti. La ferrovia non assume alcuna responsabilità nei riguardi del viaggiatore che non osservi questi obblighi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-10-27;692#art-c-22