Convenzione

Art. 22

Formalità prescritte dalle autorità doganali o da altre autorità amministrative

In vigore dal 14 gen 1976
Formalità prescritte dalle autorità doganali o da altre autorità amministrative Il viaggiatore deve attenersi alle prescrizioni delle autorità doganali o di altre autorità amministrative, tanto per ciò che riguarda la sua persona, quanto per ciò che riguarda la visita dei propri bagagli e colli a mano. Egli deve assistere a questa visita, salvo le eccezioni ammesse dalle leggi e dai regolamenti. La ferrovia non assume alcuna responsabilità nei riguardi del viaggiatore che non osservi questi obblighi.
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urn:nir:stato:legge:1975-10-27;692#art-c-22

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Formalità prescritte dalle autorità doganali o da altre autorità amministrative (Art. 22 Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali adottati a Berna il 7 febbraio 1970 ed il 9 novembre 1973: Convenzioni concernenti il trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV), con relativi allegati e protocollo addizionale alle convenzioni stesse; protocolli concernenti l'aumento delle quote contributive degli Stati alle spese di gestione dell'Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia.) — Testo vigente | Portale Normativo