Art. 22 · Formalità prescritte dalle autorità doganali o da altre autorità amministrative
Convenzione

Art. 22

9 / 103

Formalità prescritte dalle autorità doganali o da altre autorità amministrative

In vigore dal 14 gen 1976
Formalità prescritte dalle autorità doganali o da altre autorità amministrative Il viaggiatore deve attenersi alle prescrizioni delle autorità doganali o di altre autorità amministrative, tanto per ciò che riguarda la sua persona, quanto per ciò che riguarda la visita dei propri bagagli e colli a mano. Egli deve assistere a questa visita, salvo le eccezioni ammesse dalle leggi e dai regolamenti. La ferrovia non assume alcuna responsabilità nei riguardi del viaggiatore che non osservi questi obblighi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1975-10-27;692#art-c-22