Convenzione

Art. 20

Riconsegna

In vigore dal 14 gen 1976
Riconsegna par. 1. - La riconsegna del bagaglio si effettua verso restituzione dello scontrino e, se del caso, contro pagamento delle spese che gravano sulla spedizione. La ferrovia non è tenuta ad accertare se il possessore dello scontrino ha titolo ad ottenere la riconsegna. Sono assimilati alla riconsegna dei bagagli al possessore dello scontrino, la consegna del bagaglio, effettuata conformemente alle disposizioni in vigore, alle autorità doganali o daziarie nei loro locali di spedizione o nei loro depositi quando questi non si trovano sotto la custodia della ferrovia, come pure l'affidamento degli animali vivi a un terzo. par. 2. - Il possessore dello scontrino ha il diritto di chiedere la riconsegna dei bagagli all'ufficio della stazione destinataria, quando sia decorso, dopo l'arrivo del treno con il quale i bagagli dovevano essere trasportati, il tempo occorrente per mettere il bagaglio a sua disposizione e, se del caso, per l'adempimento delle formalità prescritte dalle autorità doganali e da altre autorità amministrative. par. 3. - In mancanza di restituzione dello scontrino, la ferrovia è obbligata a riconsegnare i bagagli soltanto se il richiedente provi il suo diritto; se tale prova appare insufficiente, la ferrovia può esigere una cauzione. par. 4. - I bagagli vengono riconsegnati nella stazione per la quale sono stati registrati. Tuttavia, se il possessore dello scontrino lo abbia chiesto in tempo utile, se le circostanze lo permettano e se le prescrizioni delle autorità doganali o di altre autorità amministrative non vi si oppongano, i bagagli possono essere restituiti nella stazione di partenza o riconsegnati in una stazione intermedia. La riconsegna ha luogo contro restituzione dello scontrino del bagaglio, e, inoltre, se la tariffa lo esige, verso presentazione del biglietto. par. 5. - Il possessore dello scontrino al quale il bagaglio non sia riconsegnato secondo quanto previsto nel paragrafo 2, può esigere l'annotazione, nello scontrino stesso, del giorno e dell'ora in cui è stata chiesta la riconsegna. par. 6. - Se il possessore dello scontrino ne fa richiesta, la ferrovia è tenuta a procedere, in sua presenza, alla verifica dei bagagli per l'accertamento di un asserito danno. Il possessore dello scontrino ha diritto di rifiutare il ritiro dei bagagli, se la ferrovia non dà corso alla sua richiesta. par. 7. - Per tutto quanto non previsto, la riconsegna è soggetta alle leggi e ai regolamenti in vigore presso la ferrovia che deve effettuare la riconsegna medesima.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1975-10-27;692#art-c-20

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