Convenzione

Art. 15

Oggetti esclusi dal trasporto

In vigore dal 14 gen 1976
Oggetti esclusi dal trasporto Sono esclusi dal trasporto a bagaglio: a) gli oggetti il cui trasporto è riservato all'amministrazione postale, sia pure su uno solo dei territori che il bagaglio deve percorrere; b) gli oggetti il cui trasporto è proibito, sia pure su uno solo dei territori che il bagaglio deve percorrere; c) le materie e gli oggetti pericolosi, ed in particolare le armi cariche, le materie e gli oggetti esplosivi ed infiammabili, le materie comburenti, velenose, radioattive e corrosive nonché le sostanze ripugnanti o che possono causare infezione. Le tariffe internazionali possono ammettere al trasporto a bagaglio, in determinate condizioni, talune materie e taluni oggetti che ne sono esclusi in base alla lettera c).
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urn:nir:stato:legge:1975-10-27;692#art-c-15

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