Convenzione›Titolo II
Art. 10
Persone escluse dai treni o ammesse a determinate condizioni
In vigore dal 14 gen 1976
Persone escluse dai treni o ammesse a determinate condizioni
par. 1. - Non sono ammesse nei treni o possono esserne escluse
durante il viaggio:
a) le persone in istato di ubriachezza, quelle che tengono un
contegno sconveniente o non osservano le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti; queste persone non hanno diritto al rimborso nè del prezzo del biglietto, nè della tassa pagata per il trasporto dei loro bagagli;
b) le persone che per malattia o per altre cause potessero in
modo evidente essere d'incomodo ai loro vicini, salvo che per tali persone sia stato riservato in precedenza o possa essere messo a disposizione un compartimento intero a pagamento; tuttavia, le persone ammalatesi durante il viaggio debbono essere trasportate almeno fino alla prima stazione dove possano trovare le cure necessarie. Il prezzo del viaggio sarà ad esse rimborsato, giusta le condizioni fissate nell', previa deduzione della parte relativa al percorso effettuato; quando del caso, si procederà in modo analogo circa il trasporto del bagaglio.
par. 2. - Per il trasporto delle persone affette da malattie
contagiose valgono le Convenzioni e i regolamenti internazionali e, in mancanza di questi, le leggi e i regolamenti in vigore in ciascuno Stato.
Storico versioni
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