ConvenzioneTitolo II

Art. 11

Introduzione di colli a mano e di animali nelle carrozze

In vigore dal 14 gen 1976
Introduzione di colli a mano e di animali nelle carrozze par. 1. - I viaggiatori possono recare con sè gratuitamente, nelle carrozze, oggetti facilmente trasportabili (colli a mano). Ogni viaggiatore dispone, per i suoi colli a mano, soltanto dello spazio situato al di sopra e al di sotto del posto che occupa. Questa norma si applica per analogia anche alle carrozze di tipo speciale, segnatamente se esse sono munite di un compartimento riservato per i bagagli. par. 2. - Non possono essere introdotti nelle carrozze: a) le materie e gli oggetti esclusi dal trasporto a bagaglio in virtù dell', lettera c), salvo le eccezioni previste dalle tariffe; tuttavia, i viaggiatori che nell'espletare un servizio pubblico o per effetto di un'autorizzazione amministrativa o per legge portano armi da fuoco, possono portare con sè delle munizioni nella misura minima fra quelle stabilite dai regolamenti in vigore nei territori attraversati; agli agenti che scortano detenuti e che viaggiano con questi nelle carrozze o nei compartimenti speciali è permesso di portare con sè armi da fuoco cariche; b) gli oggetti che possono recare nota od incomodo ai viaggiatori o provocare danni; c) gli oggetti che secondo le disposizioni delle autorità doganali o di altre autorità amministrative non possono essere introdotti nelle carrozze; d) gli animali vivi. I cani sono tuttavia ammessi se sono portati sulle ginocchia o se sono tenuti vicino, sul pavimento della vettura, al guinzaglio e con museruola in modo da evitare pericoli per le persone all'intorno; sono inoltre ammessi altri piccoli animali purchè siano rinchiusi in gabbie, casse, panieri od altri imballaggi idonei, atti ad evitare che i viaggiatori vengano feriti od insudiciati e che la vettura ed i colli a mano che vi si trovano vengano danneggiati od insudiciati e purchè questi imballaggi possano essere tenuti sulle ginocchia o collocati come i colli a mano. I cani e gli altri piccoli animali sono inoltre ammessi soltanto se non disturbino i viaggiatori a causa del loro odore e rumore, non vi si oppongano le leggi ed i regolamenti dei vari Stati e nessun viaggiatore faccia obiezione. Le tariffe e gli orari possono proibire od autorizzare l'ammissione degli animali in certe categorie di carrozze o di treni. Le tariffe indicano se e per quali animali debba essere pagato il prezzo del trasporto. par. 3. - Le tariffe internazionali possono prevedere a quali condizioni gli oggetti introdotti nelle carrozze in violazione delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2, lettera b), sono ciò nonostante trasportati come colli a mano o come bagagli. par. 4. - Gli agenti della ferrovia hanno diritto di assicurarsi, in presenza del viaggiatore, della natura degli oggetti introdotti nelle carrozze, quando esistono seri motivi di sospettare una violazione delle disposizioni di cui al paragrafo 2, ad eccezione di quelle che riguardano il paragrafo 2, lettera c). Se non è possibile stabilire quale sia la persona che ha portato con sè gli oggetti sottoposti a verifica, la ferrovia effettua tale verifica in presenza di due testimoni estranei alla ferrovia stessa. par. 5. - La sorveglianza degli oggetti e degli animali che il viaggiatore reca con sè nella carrozza incombe al viaggiatore stesso, salvo che non possa esercitarla per il fatto di trovarsi in una carrozza del tipo speciale previsto dal paragrafo 1. Il viaggiatore è responsabile di ogni danno causato dagli oggetti o dagli animali che porta con sè nella vettura, se non prova che i danni siano dovuti a colpa della ferrovia.
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urn:nir:stato:legge:1975-10-27;692#art-c-11

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