Convenzione

Art. 16

Responsabilità del viaggiatore per i suoi bagagli. Soprattasse

In vigore dal 14 gen 1976
Responsabilità del viaggiatore per i suoi bagagli. Soprattasse par. 1. - Il possessore dello scontrino del bagaglio deve osservare le prescrizioni degli ; in caso di infrazione a queste prescrizioni egli ne sopporta tutte le conseguenze. par. 2. - Se le leggi o i regolamenti dello Stato sul cui territorio si produce il fatto non lo vietano, la ferrovia ha il diritto, in caso di grave presunzione di contravvenzione, di verificare se il contenuto del bagaglio corrisponda alle prescrizioni. Il possessore dello scontrino è invitato ad assistere alla verifica; se non si presenta, o se non può essere rintracciato, ed in mancanza di altre prescrizioni legali o regolamentari in vigore nello Stato dove la verifica ha luogo, questa deve farsi in presenza di due testimoni estranei alla ferrovia. Se viene constatata una infrazione, le spese derivanti dalla verifica debbono essere pagate dal possessore dello scontrino del bagaglio. par. 3. - In caso di infrazione alle disposizioni degli , il possessore dello scontrino del bagaglio deve pagare una soprattassa che è fissata dalle tariffe internazionali, senza pregiudizio del supplemento del prezzo di trasporto e, se del caso, del risarcimento del danno.
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urn:nir:stato:legge:1975-10-27;692#art-c-16

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Responsabilità del viaggiatore per i suoi bagagli. Soprattasse (Art. 16 Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali adottati a Berna il 7 febbraio 1970 ed il 9 novembre 1973: Convenzioni concernenti il trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV), con relativi allegati e protocollo addizionale alle convenzioni stesse; protocolli concernenti l'aumento delle quote contributive degli Stati alle spese di gestione dell'Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia.) — Testo vigente | Portale Normativo