Convenzione
Art. 16
3 / 103Responsabilità del viaggiatore per i suoi bagagli. Soprattasse
In vigore dal 14 gen 1976
Responsabilità del viaggiatore per i suoi bagagli. Soprattasse
par. 1. - Il possessore dello scontrino del bagaglio deve osservare
le prescrizioni degli ; in caso di infrazione a queste prescrizioni egli ne sopporta tutte le conseguenze.
par. 2. - Se le leggi o i regolamenti dello Stato sul cui
territorio si produce il fatto non lo vietano, la ferrovia ha il diritto, in caso di grave presunzione di contravvenzione, di verificare se il contenuto del bagaglio corrisponda alle prescrizioni. Il possessore dello scontrino è invitato ad assistere alla verifica; se non si presenta, o se non può essere rintracciato, ed in mancanza di altre prescrizioni legali o regolamentari in vigore nello Stato dove la verifica ha luogo, questa deve farsi in presenza di due testimoni estranei alla ferrovia. Se viene constatata una infrazione, le spese derivanti dalla verifica debbono essere pagate dal possessore dello scontrino del bagaglio.
par. 3. - In caso di infrazione alle disposizioni degli , il possessore dello scontrino del bagaglio deve pagare una soprattassa che è fissata dalle tariffe internazionali, senza pregiudizio del supplemento del prezzo di trasporto e, se del caso, del risarcimento del danno.
Storico versioni
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