Convenzione

Art. 18

Registrazione e spedizione dei bagagli

In vigore dal 14 gen 1976
Registrazione e spedizione dei bagagli par. 1. - La registrazione dei bagagli si effettua soltanto su presentazione dei biglietti validi almeno sino alla stazione destinataria dei bagagli e per l'itinerario indicato sui biglietti. Se il biglietto è valido per diversi itinerari, o se il luogo di destinazione è servito da diverse stazioni, il viaggiatore deve indicare esattamente l'intineraio da seguire o la stazione per la quale la registrazione deve effettuarsi. La ferrovia non risponde delle conseguenze risultanti dalla inosservanza di questa prescrizione da parte del viaggiatore. Se le tariffe lo prevedono, il viaggiatore può, durante il periodo di validità del suo biglietto, fare registrare i bagagli o direttamente per il percorso totale dalla stazione di partenza a quella destinataria, ovvero anche per qualunque frazione del percorso totale. Le tariffe stabiliscono se ed a quali condizioni i bagagli possono essere ammessi al trasporto per un itinerario diverso da quello indicato sul biglietto presentato, ovvero senza presentazione di biglietti. Quando le tariffe prevedono che i bagagli possono essere ammessi al trasporto senza presentazione di biglietti, le disposizioni della presente Convenzione che disciplinano i diritti e gli obblighi del viaggiatore per quanto concerne i bagagli che lo accompagnano si applicano anche allo speditore dei bagagli registrati senza presentazione di biglietti. par. 2. - Le tasse di porto dei bagagli devono essere pagate all'atto della registrazione. par. 3. - Per il resto valgono, quanto alle formalità di registrazione dei bagagli, le leggi e i regolamenti in vigore alla stazione di partenza. par. 4. - Il viaggiatore può indicare, alle condizioni in vigore alla stazione di partenza, il treno con il quale i suoi bagagli debbono essere spediti. Se non si avvale di tale facoltà, l'inoltro si effettua con il primo treno utile. Se i bagagli debbono essere trasbordati in una stazione di coincidenza, il trasporto deve effettuarsi con il primo treno che assicuri, alle condizioni previste dai regolamenti nazionali, il servizio ordinario dei bagagli. L'inoltro dei bagagli alle condizioni sopra indicate viene effettuato in quanto non ostino le formalità richieste, in partenza o durante il trasporto, dalle autorità doganali o da altre autorità amministrative.
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urn:nir:stato:legge:1975-10-27;692#art-c-18

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Registrazione e spedizione dei bagagli (Art. 18 Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali adottati a Berna il 7 febbraio 1970 ed il 9 novembre 1973: Convenzioni concernenti il trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV), con relativi allegati e protocollo addizionale alle convenzioni stesse; protocolli concernenti l'aumento delle quote contributive degli Stati alle spese di gestione dell'Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia.) — Testo vigente | Portale Normativo