Convenzione›Titolo II
Art. 5
Biglietti
In vigore dal 14 gen 1976
Biglietti
par. 1. - I biglietti rilasciati per un trasporto internazionale
regolato dalla presente Convenzione debbono portare la sigla 4.
par. 2. - I biglietti debbono portare le seguenti indicazioni,
salve le eccezioni previste dalle tariffe internazionali:
a) stazioni di partenza e di destinazione;
b) itinerario; se è ammessa la facoltà di servirsi di diversi itinerari o di diversi mezzi di trasporto, si dovrà farne menzione;
c) categoria del treno e classe;
d) prezzo del trasporto;
e) giorno d'inizio della validità;
f) durata della validità.
par. 3. - Le tariffe internazionali o gli accordi tra ferrovie
stabiliscono in quale lingua i biglietti debbono essere stampati e compilati, nonché la loro forma e il loro contenuto.
par. 4. - I biglietti a tagliandi rilasciati in base ad una tariffa
internazionale costituiscono un titolo di trasporto unico ai sensi della presente Convenzione.
par. 5. - Salve le eccezioni previste nelle tariffe internazionali,
il biglietto è cedibile solamente quando non è nominativo e se il viaggio non è stato iniziato.
par. 6. - Il viaggiatore deve accertarsi, all'atto di ricevere il biglietto, che esso corrisponda alle indicazioni da lui fornite.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-10-27;692#art-c-5