Convenzione›Titolo I
Art. 1
Ferrovie e trasporti ai quali si applica la Convenzione
In vigore dal 14 gen 1976
CONVENZIONE INTERNAZIONALE
per
IL TRASPORTO DEI VIAGGIATORI E DEI BAGAGLI PER FERROVIA
(CIV) del 7 febbraio 1970
I PLENIPOTENZIARI SOTTOSCRITTI,
avendo riconosciuto la necessità di sottoporre a revisione la
Convenzione internazionale per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia, firmata a Berna il 25 febbraio 1961, hanno deciso, in conformità dell' della Convenzione stessa, di concludere una nuova Convenzione a tale scopo ed hanno concordato i seguenti articoli:
Ferrovie e trasporti ai quali si applica la Convenzione
par. 1. La presente Convenzione si applica, salvo le eccezioni
previste nei paragrafi seguenti, a tutti i trasporti di viaggiatori e di bagagli che si effettuano con documenti di trasporto internazionali validi per un percorso che tocchi i territori di almeno due Stati contraenti e che comprenda esclusivamente linee iscritte nella lista compilata a norma dell'.
par. 2. - I trasporti la cui stazione di
partenza e quella destinataria sono situate sul territorio di uno stesso Stato e che toccano il territorio di un altro Stato solamente in transito non sono soggetti alla presente Convenzione:
a) quando le linee percorse in transito sono esercitate
esclusivamente da una ferrovia dello Stato di partenza;
b) anche quando le linee percorse in transito non sono esercitate
esclusivamente da una ferrovia dello Stato di partenza, se gli Stati o le ferrovie interessati abbiano concluso accordi in virtù dei quali questi trasporti non sono considerati come internazionali.
par. 3. - I trasporti fra stazioni di due Stati limitrofi e tra
stazioni di due Stati in transito per il territorio di un terzo Stato, se si effettuano su linee esercitate esclusivamente da ferrovie di uno di questi tre Stati e se le leggi e i regolamenti di uno di tali Stati non vi si oppongano, sono soggetti al diritto dello Stato cui appartengono le ferrovie esercenti le linee sulle quali si effettua il trasporto.
par. 4. - Le tariffe internazionali stabiliscono le relazioni per le quali vengono rilasciati documenti di trasporto internazionali.
Per "Stazione" s'intendono anche i porti dei servizi di navigazione e ogni impianto dei servizi automobilistici aperti al pubblico per l'esecuzione del contratto di trasposto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1975-10-27;692#art-c-1