Convenzione›Titolo I
Art. 2
Disposizioni relative ai trasporti combinati
In vigore dal 14 gen 1976
Disposizioni relative ai trasporti combinati
par. 1. - Nella lista di cui all', oltre alle ferrovie, possono essere iscritte le linee regolari di servizi automobilistici o di navigazione che completino percorsi ferroviari e sulle quali siano effettuati i trasporti internazionali, sotto riserva che quando esse colleghino almeno due Stati contraenti possono essere iscritte nella lista soltanto con il consenso comune di tali Stati.
par. 2. - Le imprese esercenti tali linee hanno tutti gli obblighi e tutti i diritti stabiliti per le ferrovie dalla presente Convenzione, salvo le deroghe rese necessarie dalle diverse modalità del trasporto. Tuttavia, non è permesso derogare alle regole sulla responsabilità stabilite dalla presente Convenzione.
par. 3. - Lo Stato che desidera fare iscrivere nella lista una
delle linee designate nel paragrafo 1 deve provvedere affinché le deroghe previste nel paragrafo 2 siano pubblicate con le stesse forme delle tariffe.
par. 4. - Per i trasporti internazionali eseguiti in parte da
ferrovie ed in parte da servizi di trasporto diversi da quelli indicati nel paragrafo 1, le ferrovie possono concordare con le imprese di trasporto interessate disposizioni tariffarie con regime giuridico diverso da quello della presente Convenzione, per tener conto delle peculiarità di ciascun modo di trasporto. In tale caso, le ferrovie possono prescrivere l'uso di un documento di trasporto diverso da quello contemplato dalla presente Convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1975-10-27;692#art-c-2