Convenzione›Titolo II
Art. 4
Diritto al trasporto
In vigore dal 14 gen 1976
Diritto al trasporto
Il viaggiatore deve, fin dall'inizio del viaggio e salve le
eccezioni previste nelle tariffe internazionali, munirsi di un titolo di trasporto valido. Egli deve conservarlo per tutta la durata del viaggio, presentarlo, a richiesta, agli agenti incaricati del controllo e restituirlo a viaggio ultimato.
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Prourn:nir:stato:legge:1975-10-27;692#art-c-4