Art. 4 · Diritto al trasporto
ConvenzioneTitolo II

Art. 4

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Diritto al trasporto

In vigore dal 14 gen 1976
Diritto al trasporto Il viaggiatore deve, fin dall'inizio del viaggio e salve le eccezioni previste nelle tariffe internazionali, munirsi di un titolo di trasporto valido. Egli deve conservarlo per tutta la durata del viaggio, presentarlo, a richiesta, agli agenti incaricati del controllo e restituirlo a viaggio ultimato.
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urn:nir:stato:legge:1975-10-27;692#art-c-4