ConvenzioneTitolo I

Art. 3

Obbligo al trasporto per la ferrovia

In vigore dal 14 gen 1976
Obbligo al trasporto per la ferrovia par. 1. - La ferrovia deve effettuare, alle condizioni della presente Convenzione, qualunque trasporto di viaggiatori o di bagagli, purchè: a) il viaggiatore osservi le prescrizioni della presente Convenzione e delle tariffe internazionali; b) il trasporto sia possibile con i mezzi ordinari di trasporto; c) il trasporto non sia impedito da circostanze che la ferrovia non possa evitare ed alle quali non dipenda da essa ovviare. par. 2. - Quando l'autorità competente abbia deciso che il servizio sia soppresso o sospeso in tutto o in parte, i provvedimenti adottati a tale scopo devono essere portati senza indugio a conoscenza del pubblico e delle ferrovie, le quali hanno l'obbligo di informare in proposito le ferrovie degli altri Stati ai fini della loro pubblicazione. par. 3. - Qualsiasi infrazione commessa dalla ferrovia alle disposizioni del presente articolo può dar luogo ad azione per il risarcimento del danno causato.
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urn:nir:stato:legge:1975-10-27;692#art-c-3

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