Convenzione›Titolo I
Art. 3
Obbligo al trasporto per la ferrovia
In vigore dal 14 gen 1976
Obbligo al trasporto per la ferrovia
par. 1. - La ferrovia deve effettuare, alle condizioni della
presente Convenzione, qualunque trasporto di viaggiatori o di bagagli, purchè:
a) il viaggiatore osservi le prescrizioni della presente
Convenzione e delle tariffe internazionali;
b) il trasporto sia possibile con i mezzi ordinari di trasporto;
c) il trasporto non sia impedito da circostanze che la ferrovia non possa evitare ed alle quali non dipenda da essa ovviare.
par. 2. - Quando l'autorità competente abbia deciso che il
servizio sia soppresso o sospeso in tutto o in parte, i provvedimenti adottati a tale scopo devono essere portati senza indugio a conoscenza del pubblico e delle ferrovie, le quali hanno l'obbligo di informare in proposito le ferrovie degli altri Stati ai fini della loro pubblicazione.
par. 3. - Qualsiasi infrazione commessa dalla ferrovia alle
disposizioni del presente articolo può dar luogo ad azione per il risarcimento del danno causato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1975-10-27;692#art-c-3