Convenzione
Art. 15
2 / 103Oggetti esclusi dal trasporto
In vigore dal 14 gen 1976
Oggetti esclusi dal trasporto
Sono esclusi dal trasporto a bagaglio:
a) gli oggetti il cui trasporto è riservato all'amministrazione postale, sia pure su uno solo dei territori che il bagaglio deve percorrere;
b) gli oggetti il cui trasporto è proibito, sia pure su uno solo
dei territori che il bagaglio deve percorrere;
c) le materie e gli oggetti pericolosi, ed in particolare le armi
cariche, le materie e gli oggetti esplosivi ed infiammabili, le materie comburenti, velenose, radioattive e corrosive nonché le sostanze ripugnanti o che possono causare infezione.
Le tariffe internazionali possono ammettere al trasporto a
bagaglio, in determinate condizioni, talune materie e taluni oggetti che ne sono esclusi in base alla lettera c).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-10-27;692#art-c-15