Art. 24 · Contestazioni
Convenzione

Art. 24

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Contestazioni

In vigore dal 14 gen 1976
Contestazioni Le contestazioni fra viaggiatori o fra questi e gli agenti vengono provvisoriamente risolte, nelle stazioni, dal capo stazione di servizio e, nel corso del viaggio, dal capo treno.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1975-10-27;692#art-c-24