Convenzione
Art. 19
6 / 103Scontrino del bagaglio
In vigore dal 14 gen 1976
Scontrino del bagaglio
par. 1. - Al momento della registrazione del bagaglio viene
rilasciato uno scontrino al viaggiatore.
par. 2. - Gli scontrini dei bagagli rilasciati per i trasporti
internazionali disciplinati dalla presente Convenzione debbono portare il contrassegno (I e, salvo eccezioni previste nelle tariffe internazionali, debbono portare le seguenti indicazioni:
a) stazione di partenza e di destinazione;
b) itinerario;
c) giorno della consegna e treno per il quale questa consegna è stata fatta;
d) numero dei biglietti, salvo che i bagagli siano stati
consegnati al trasporto senza presentazione di un biglietto;
e) quantità e peso dei colli;
f) ammontare delle tasse di porto e delle altre spese.
par. 3. - Le tariffe internazionali o gli accordi fra ferrovie
stabiliscono in quale forma e lingua debbano essere stampati e compilati gli scontrini dei bagagli.
par. 4. - Il viaggiatore ha l'obbligo di accertarsi, nel ricevere lo scontrino, che esso sia compilato in conformità alle sue indicazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-10-27;692#art-c-19