Art. 14 · Oggetti ammessi al trasporto
Convenzione

Art. 14

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Oggetti ammessi al trasporto

In vigore dal 14 gen 1976
Oggetti ammessi al trasporto par. 1. - Sono ammessi al trasporto a bagaglio gli oggetti contenuti in bauli, cesti, valigie, sacchi da viaggio, cappelliere e altri imballaggi similari, come pure gli imballaggi stessi. par. 2. - Le tariffe internazionali possono autorizzare a determinate condizioni il trasporto a bagaglio di altri oggetti e di animali. par. 3. - La ferrovia ha il diritto di rifiutare o di limitare il trasporto dei bagagli in taluni treni o in talune categorie di treni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1975-10-27;692#art-c-14