Convenzione›Titolo II
Art. 9
33 / 103Viaggiatore sprovvisto di biglietto valido
In vigore dal 14 gen 1976
Viaggiatore sprovvisto di biglietto valido
par. 1. - Il viaggiatore che non può presentare un biglietto
valido deve pagare una soprattassa, oltre il prezzo del viaggio.
Questa soprattassa è calcolata secondo i regolamenti della ferrovia sulla quale ne è richiesto il pagamento.
par. 2. - I biglietti che abbiano subito una illecita modificazione
sono considerati come non validi e vengono ritirati dal personale di servizio.
par. 3. - Il viaggiatore che rifiuti il pagamento immediato del
prezzo del viaggio o della soprattassa può essere escluso dal viaggio. Il viaggiatore escluso non può esigere che i suoi bagagli siano messi a sua disposizione in una stazione diversa da quella destinataria.
Storico versioni
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