Art. 6 · Riduzione di prezzo per i ragazzi
ConvenzioneTitolo II

Art. 6

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Riduzione di prezzo per i ragazzi

In vigore dal 14 gen 1976
Riduzione di prezzo per i ragazzi par. 1. I ragazzi di età fino a cinque anni compiuti sono trasportati gratuitamente senza biglietto, se per essi non è richiesta l'occupazione di un apposito posto. par. 2. - I ragazzi di età da cinque fino a dieci anni compiuti ed i ragazzi di età inferiore, per i quali sia richiesta l'occupazione di un apposito posto, sono trasportati a prezzi ridotti. Tali prezzi non possono superare la metà del prezzo stabilito per i biglietti degli adulti, salvo i supplementi riscossi per l'uso di determinati treni o vetture e senza pregiudizio dell'arrotondamento delle somme effettuato secondo le norme dell'amministrazione che emette il biglietto. Questa riduzione non è obbligatoria se i biglietti offrono già una riduzione rispetto al prezzo normale del biglietto di corsa semplice. par. 3. - Le tariffe internazionali possono tuttavia prevedere limiti di età differenti da quelli indicati nei paragrafi 1 e 2, purchè tali limiti non siano inferiori a quattro anni compiuti, per quanto concerne la gratuità del trasporto di cui al paragrafo 1, e a dieci anni compiuti nel caso di applicazione dei prezzi ridotti previsti dal paragrafo 2.
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