Accordo
Art. 18
In vigore dal 9 set 1975
Qualora il Consiglio, in base ad una relazione del Direttore Generale, decida che un provvedimento della Comunità o di uno Stato, ciascuno per la parte che lo riguarda, è essenziale ed urgente per poter verificare che le materie nucleari soggette alle salvaguardie previste dal presente Accordo non sono state distolte verso armi nucleari o altri congegni esplosivi nucleari, potrà invitare la Comunità o quello Stato ad adottare senza indugi il provvedimento del caso, a prescindere dalle procedure eventualmente avviate per il componimento della controversia a norma dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-18