Accordo

Art. 17

In vigore dal 9 set 1975
Qualsiasi richiesta di risarcimento da parte della Comunità o di uno Stato nei confronti dell'Agenzia o da parte dell'Agenzia nei confronti della Comunità o di uno Stato per qualsiasi danno derivante dall'applicazione delle salvaguardie previste dal presente Accordo, esclusi i danni derivanti da un incidente nucleare, sarà regolata in conformità al diritto internazionale.
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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-17

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Art. 17 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra alcuni Stati membri della Comunita' europea dell'energia atomica, la Comunita' stessa e l'Agenzia Internazionale dell'energia atomica, in applicazione dei paragrafi 1 e 4 dell'articolo III del trattato di non proliferazione delle armi nucleari del 1 luglio 1968, con protocollo, firmato a Bruxelles il 5 aprile 1973. — Testo vigente | Portale Normativo