Accordo

Art. 13

In vigore dal 9 set 1975
Qualora materie nucleari soggette alle salvaguardie previste dal presente Accordo dovessero essere usate in attività non nucleari, come ad esempio la produzione di leghe o ceramiche, la Comunità, prima che le materie vengano utilizzate in questo modo, concorderà con l'Agenzia le circostanze in base alle quali le salvaguardie applicabili a tali materie ai sensi del presente Accordo potranno essere fatte cessare.
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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-13

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