Accordo

Art. 14

In vigore dal 9 set 1975
Qualora uno Stato intenda esercitare la sua facoltà di usare materie nucleari soggette alle salvaguardie previste dal presente Accordo in un'attività nucleare che non richieda l'applicazione di tali salvaguardie, si applicheranno le seguenti procedure: a) La Comunità e lo Stato indicheranno all'Agenzia l'attività di cui trattasi e lo Stato preciserà: i) che l'uso delle materie nucleari in un'attività militare non interdetta non sarà in contrasto con un eventuale impegno dello Stato che comporti l'applicazione di salvaguardie dell'Agenzia e preveda che le materie saranno usate soltanto in un'attività nucleare pacifica; ii) che durante il periodo di non applicazione delle salvaguardie previste dal presente accordo le materie nucleari non saranno usate per la produzione di armi nucleari o di altri congegni, esplosivi nucleari. b) L'Agenzia e la Comunità addiverranno ad intese in base alle quali, limitatamente al tempo in cui le materie nucleari saranno usate in tale attività, non si applicheranno le salvaguardie previste dal presente accordo. Tali intese identificheranno, nella misura del possibile, il periodo o le circostanze durante i quali dette salvaguardie non troveranno applicazione. In tutti i casi, le salvaguardie previste dal presente Accordo troveranno nuovamente applicazione non appena le materie nucleari saranno reimpiegate in un'attività nucleare pacifica. L'Agenzia sarà tenuta informata del quantitativo totale e della composizione di dette materie esistenti nel territorio dello o degli Stati e di qualsiasi trasferimento di dette materie fuori dal territorio dello o degli Stati. c) Ogni intesa sarà presa con l'accordo dell'Agenzia. Tale accordo sarà dato il più sollecitamente possibile e avrà per oggetto soltanto questioni come, fra l'altro, le disposizioni relative ai termini e alle procedure o ai rapporti da elaborare, ma non implicherà alcuna approvazione dell'attività militare, nè la conoscenza di segreti militari relativi a tale attività, nè si riferirà all'uso in essa fatto dalle materie nucleari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 14 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra alcuni Stati membri della Comunita' europea dell'energia atomica, la Comunita' stessa e l'Agenzia Internazionale dell'energia atomica, in applicazione dei paragrafi 1 e 4 dell'articolo III del trattato di non proliferazione delle armi nucleari del 1 luglio 1968, con protocollo, firmato a Bruxelles il 5 aprile 1973. — Testo vigente | Portale Normativo