Accordo
Art. 16
In vigore dal 9 set 1975
La Comunità e gli Stati garantiranno che ogni protezione contro la responsabilità verso terzi per danni nucleari, compresa qualsiasi assicurazione o altra copertura finanziaria, prevista dalle loro disposizioni legislative e regolamentari, si applichi all'Agenzia e ai suoi funzionari ai fini dell'attuazione del presente Accordo nella stessa misura in cui tale protezione si applica ai cittadini degli Stati.
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Prourn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-16