Accordo

Art. 16

In vigore dal 9 set 1975
La Comunità e gli Stati garantiranno che ogni protezione contro la responsabilità verso terzi per danni nucleari, compresa qualsiasi assicurazione o altra copertura finanziaria, prevista dalle loro disposizioni legislative e regolamentari, si applichi all'Agenzia e ai suoi funzionari ai fini dell'attuazione del presente Accordo nella stessa misura in cui tale protezione si applica ai cittadini degli Stati.
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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-16

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Art. 16 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra alcuni Stati membri della Comunita' europea dell'energia atomica, la Comunita' stessa e l'Agenzia Internazionale dell'energia atomica, in applicazione dei paragrafi 1 e 4 dell'articolo III del trattato di non proliferazione delle armi nucleari del 1 luglio 1968, con protocollo, firmato a Bruxelles il 5 aprile 1973. — Testo vigente | Portale Normativo