Accordo

Art. 12

In vigore dal 9 set 1975
La Comunità notificherà all'Agenzia i trasferimenti di materie nucleari soggette alle salvaguardie previste dal presente Accordo all'esterno dei territori degli Stati, conformemente alle disposizioni del presente Accordo. Le salvaguardie previste dal presente Accordo cesseranno di applicarsi alle materie nucleari quando lo Stato destinatario ne avrà assunto la responsabilità, in base a quanto disposto dal presente Accordo. L'Agenzia terrà documenti nei quali figuri ciascun trasferimento e se del caso, la riapplicazione delle salvaguardie alle materie nucleari trasferite.
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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-12

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Art. 12 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra alcuni Stati membri della Comunita' europea dell'energia atomica, la Comunita' stessa e l'Agenzia Internazionale dell'energia atomica, in applicazione dei paragrafi 1 e 4 dell'articolo III del trattato di non proliferazione delle armi nucleari del 1 luglio 1968, con protocollo, firmato a Bruxelles il 5 aprile 1973. — Testo vigente | Portale Normativo