Accordo

Art. 8

In vigore dal 9 set 1975
a) Al fine di garantire l'effettiva applicazione delle salvaguardie previste dal presente Accordo, la Comunità, conformemente alle disposizioni contenute nel presente Accordo, fornirà all'Agenzia informazioni riguardanti le materie nucleari soggette a tali salvaguardie e quelle caratteristiche degli impianti che hanno rilevanza per la salvaguardia di tali materie. b) i) L'Agenzia richiederà soltanto le informazioni strettamente necessarie all'adempimento delle sue responsabilità ai sensi del presente Accordo. ii) Le informazioni riguardanti gli impianti saranno limitate al minimo necessario per salvaguardare le materie nucleari soggette alle salvaguardie ai sensi del presente Accordo. c) Se la Comunità lo richiederà, l'Agenzia sarà disposta ad esaminare in locali della Comunità le informazioni descrittive che la Comunità considera di carattere particolarmente delicato. Non sarà necessario che tali dati siano trasmessi materialmente all'Agenzia, purchè essi siano conservati in locali della Comunità, in modo che l'Agenzia possa esaminarli nuovamente senza difficoltà.
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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-8

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Art. 8 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra alcuni Stati membri della Comunita' europea dell'energia atomica, la Comunita' stessa e l'Agenzia Internazionale dell'energia atomica, in applicazione dei paragrafi 1 e 4 dell'articolo III del trattato di non proliferazione delle armi nucleari del 1 luglio 1968, con protocollo, firmato a Bruxelles il 5 aprile 1973. — Testo vigente | Portale Normativo