Accordo

Art. 4

In vigore dal 9 set 1975
L'Agenzia, la Comunità e gli Stati coopereranno, ciascuno per la parte che lo riguarda, per agevolare l'applicazione delle salvaguardie previste dal presente Accordo ed eviteranno inutili duplicazioni delle attività di salvaguardia.
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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-4

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