Accordo

Art. 2

In vigore dal 9 set 1975
L'Agenzia avrà il diritto e l'obbligo di assicurare che, ai sensi del presente Accordo salvaguardie siano applicate su tutte le materie grezze e le materie fissili speciali in tutte le attività nucleari pacifiche nei territori degli Stati, sotto la loro giurisdizione o svolte in qualsiasi altro luogo sotto il loro controllo, al fine esclusivo di verificare che dette materie non siano distolte verso armi nucleari o altri congegni esplosivi nucleari.
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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-2

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