Accordo
Art. 2
In vigore dal 9 set 1975
L'Agenzia avrà il diritto e l'obbligo di assicurare che, ai sensi del presente Accordo salvaguardie siano applicate su tutte le materie grezze e le materie fissili speciali in tutte le attività nucleari pacifiche nei territori degli Stati, sotto la loro giurisdizione o svolte in qualsiasi altro luogo sotto il loro controllo, al fine esclusivo di verificare che dette materie non siano distolte verso armi nucleari o altri congegni esplosivi nucleari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-2