AccordoParte I

Art. 1

In vigore dal 9 set 1975
TRADUZIONE NON UFFICIALE Nota bene. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'accordo. ACCORDO FRA IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA E L'AGENZIA INTERNAZIONALE DELL'ENERGIA ATOMICA IN ESECUZIONE DELL'ARTICOLO III, PARAGRAFI 1 E 4 DEL TRATTATO DI NON PROLIFERAZIONE DELLE ARMI NUCLEARI Considerando che il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica Federale di Germania, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi, qui di seguito denominati "gli Stati", sono firmatari del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, qui di seguito denominato "il Trattato", che è stato aperto alla firma a Londra, Mosca e Washington il 1 luglio 1968 ed è entrato in vigore il 5 marzo 1970; Ricordando che in virtù dell'articolo IV, paragrafo 1 del Trattato nulla del Trattato dovrà essere interpretato nel senso di pregiudicare il diritto inalienabile di tutte le Parti contraenti di sviluppare la ricerca, la produzione e l'uso dell'energia nucleare per scopi pacifici senza discriminazioni e in conformità degli articoli I e II del Trattato; Ricordando che in conformità dell'articolo IV, paragrafo 2 del Trattato tutte le Parti si impegnano a facilitare ed hanno il diritto di partecipare al più completo scambio possibile di equipaggiamenti, materiali e informazioni scientifiche e tecniche per gli usi pacifici dell'energia nucleare; Ricordando d'altronde che, conformemente a quanto disposto dallo stesso paragrafo, tutte le Parti che ne hanno la possibilità coopereranno inoltre nel contribuire da sole e con altri Stati od organizzazioni internazionali, all'ulteriore sviluppo delle applicazioni dell'energia nucleare per scopi pacifici, specialmente nei territori dei Paesi non dotati di armi nucleari, Parti del Trattato; Considerando che l'articolo III, paragrafo 1 del Trattato prevede che ciascuno Stato non militarmente nucleare Parte del Trattato si impegna ad accettare le salvaguardie, quali saranno fissate in un accordo da negoziare e concludere con l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, qui di seguito denominata "l'Agenzia", conformemente allo statuto dell'Agenzia, qui di seguito denominato "lo statuto", e al sistema di salvaguardia dell'Agenzia, al solo fine dell'accertamento dell'adempimento degli obblighi assunti da detto Stato in base al Trattato, in vista di impedire la distrazione dell'energia nucleare dalle utilizzazioni pacifiche ad armi nucleari o ad altri congegni esplosivi nucleari; Considerando che l'articolo III, paragrafo 4 prevede che gli Stati non militarmente nucleari Parti del Trattato concluderanno accordi con l'Agenzia al fine di far fronte alle disposizioni di detto articolo sia individualmente sia insieme ad altri Stati in conformità con lo statuto; Considerando che gli Stati sono membri della Comunità Europea dell'Energia Atomica (EURATOM), qui di seguito denominata "la Comunità", e hanno trasferito ad Istituzioni comuni alle Comunità Europee poteri normativi, esecutivi e giurisdizionali che tali Istituzioni esercitano per diritto proprio nei settori di loro competenza e che possono produrre effetti diretti nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri; Considerando che in questo quadro istituzionale, la Comunità ha fra l'altro il compito di assicurare, mediante adeguati controlli, che le materie nucleari non siano distolte per scopi diversi da quelli originari; che dal momento dell'entrata in vigore del Trattato nei territori degli Stati, la Comunità dovrà pertanto accertarsi, mediante il controllo istituito dal Trattato EURATOM, che le materie grezze e le materie fissili speciali in tutte le attività nucleari pacifiche esercitate nei territori degli Stati non siano distolte verso armi nucleari o altri congegni esplosivi nucleari; Considerando che questi controlli comprendono in particolare la dichiarazione alla Comunità delle caratteristiche tecniche fondamentali degli impianti nucleari, la tenuta e la presentazione delle scritture contabili relative alle operazioni, in modo da rendere possibile tenere la contabilità delle materie nucleari per la Comunità nel suo complesso, ispezioni da parte di agenti della Comunità, e un sistema di sanzioni; Considerando che la Comunità ha il compito di stabilire con gli altri paesi e con le organizzazioni internazionali relazioni atte a promuovere il progresso nell'impiego dell'energia nucleare, per scopi pacifici e che essa e espressamente abilitata ad assumere impegni particolari in materia di controlli d'intesa con uno Stato terzo oppure un'organizzazione internazionale; Considerando che il sistema internazionale di salvaguardia dell'Agenzia di cui al Trattato comprende in particolare disposizioni per la comunicazione all'Agenzia dei dati di progetto, la tenuta di registri, la presentazione all'Agenzia di rapporti su tutte le materie nucleari soggette alle salvaguardie, ispezioni effettuate da ispettori dell'Agenzia, prescrizioni per l'istituzione e la tenuta di un sistema di contabilità e di controllo delle materie nucleari da parte di uno Stato e provvedimenti relativi alla verifica della non distrazione di tali materie; Considerando che l'Agenzia, alla luce delle sue responsabilità statutarie e delle sue relazioni con l'Assemblea Generale e il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ha la responsabilità di dare alla comunità internazionale ogni affidamento sull'applicazione di efficaci salvaguardie in base al Trattato; Prendendo Atto che gli Stati che erano membri della Comunità al momento della firma del Trattato hanno reso noto a quest'occasione, che le salvaguardie previste dall'articolo III, paragrafo 1 del Trattato dovevano essere enunciate in un accordo di verifica tra la Comunità, gli Stati e l'Agenzia e definite in modo da non pregiudicare i diritti e gli obblighi degli Stati e della Comunità; Considerando che il Consiglio dei Governatori dell'Agenzia, qui di seguito denominato "il Consiglio", ha approvato una serie completa di disposizioni tipo riguardanti struttura e contenuto degli accordi da concludere tra Agenzia e Stati nel quadro del Trattato, che serviranno di base per negoziare accordi di salvaguardia fra l'Agenzia e gli Stati non dotati di armi nucleari Parti del Trattato; Considerando che, in virtù dell'articolo III A./5 dello Statuto, l'Agenzia è abilitata ad applicare salvaguardie, a richiesta delle Parti, a qualsiasi accordo bilaterale o multilaterale, oppure, a richiesta di uno Stato, a qualsiasi attività di detto Stato nel campo dell'energia atomica; Considerando che l'Agenzia, la Comunità e gli Stati desiderano evitare inutili duplicazioni delle attività di salvaguardia, l'Agenzia, la Comunità e gli Stati hanno convenuto quanto segue: Gli Stati si impegnano, conformemente all'articolo III, paragrafo 1 del Trattato, ad accettare, ai sensi del presente Accordo, salvaguardie su tutte le materie grezze e le materie fissili speciali in tutte le attività nucleari pacifiche nei loro territori, sotto la loro giurisdizione o svolte in qualsiasi altro luogo sotto il loro controllo, al fine esclusivo di verificare che dette materie non siano distolte verso armi nucleari o altri congegni esplosivi nucleari.
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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-1

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Art. 1 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra alcuni Stati membri della Comunita' europea dell'energia atomica, la Comunita' stessa e l'Agenzia Internazionale dell'energia atomica, in applicazione dei paragrafi 1 e 4 dell'articolo III del trattato di non proliferazione delle armi nucleari del 1 luglio 1968, con protocollo, firmato a Bruxelles il 5 aprile 1973. — Testo vigente | Portale Normativo