Accordo

Art. 6

In vigore dal 9 set 1975
a) L'Agenzia prenderà ogni precauzione per proteggere i segreti commerciali e industriali e le altre informazioni riservate che vengono a sua conoscenza durante l'attuazione del presente Accordo. b) i) L'Agenzia non pubblicherà nè comunicherà ad alcuno Stato, nè organizzazione o persona, le informazioni da essa ottenute in relazione con la situazione del presente Accordo, salvo per le informazioni specifiche riguardanti l'attuazione del presente Accordo che potranno essere fornite al Consiglio e a quel personale dell'Agenzia che necessiti di tali conoscenze per svolgere i suoi compiti ufficiali relativi alle salvaguardie, e soltanto nella misura necessaria per dar modo all'Agenzia di assolvere le sue responsabilità nell'attuazione del presente Accordo. ii) Con decisione del Consiglio, se gli Stati direttamente interessati o la Comunità vi consentiranno ciascuno per la parte che lo riguarda, potranno essere pubblicate informazioni sintetiche sulle materie nucleari soggette alle salvaguardie previste dal presente Accordo.
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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-6

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