Accordo
Art. 10
In vigore dal 9 set 1975
Ciascuno Stato applicherà nei riguardi dell'Agenzia, compresi i suoi beni, fondi e averi, nonché dei suoi ispettori e altri funzionari, che disimpegnino le funzioni di cui al presente Accordo, le pertinenti disposizioni dell'Accordo sui privilegi e le immunità dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-10