Art. 10
Accordo

Art. 10

9 / 123
In vigore dal 9 set 1975
Ciascuno Stato applicherà nei riguardi dell'Agenzia, compresi i suoi beni, fondi e averi, nonché dei suoi ispettori e altri funzionari, che disimpegnino le funzioni di cui al presente Accordo, le pertinenti disposizioni dell'Accordo sui privilegi e le immunità dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-10