Accordo

Art. 15

In vigore dal 9 set 1975
L'Agenzia, la Comunità e gli Stati assumeranno a proprio carico le spese sostenute da ciascuno di essi nell'adempimento delle rispettive responsabilità ai sensi del presente Accordo. Tuttavia, se la Comunità, gli Stati o persone sotto la loro giurisdizione sosterranno spese straordinarie a seguito di una richiesta specifica dell'Agenzia, l'Agenzia rimborserà tali spese sempre che vi abbia dato il suo accordo in anticipo. In ogni caso, l'Agenzia sopporterà il costo di qualsiasi operazione di misura o di campionamento supplementare eventualmente richiesta dagli ispettori dell'Agenzia.
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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-15

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Art. 15 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra alcuni Stati membri della Comunita' europea dell'energia atomica, la Comunita' stessa e l'Agenzia Internazionale dell'energia atomica, in applicazione dei paragrafi 1 e 4 dell'articolo III del trattato di non proliferazione delle armi nucleari del 1 luglio 1968, con protocollo, firmato a Bruxelles il 5 aprile 1973. — Testo vigente | Portale Normativo