Accordo
Art. 19
In vigore dal 9 set 1975
Qualora il Consiglio, una volta esaminate le informazioni del caso riferitegli dal Direttore Generale, costati che l'Agenzia non è in grado di verificare che non vi sia stata distrazione di materie nucleari che devono essere sottoposte alle salvaguardie previste dal presente Accordo verso armi nucleari o altri congegni esplosivi nucleari, esso potrà predisporre le comunicazioni previste dall'articolo XII, paragrafo C dello statuto e potrà anche adottare, in quanto applicabili, gli altri provvedimenti contemplati in detto paragrafo. Nel far ciò, il Consiglio terrà conto del grado di sicurezza offerto dalle misure di salvaguardia che sono state applicate ed offrirà alla Comunità o allo Stato, ciascuno per la parte che lo riguarda, ogni ragionevole occasione di fornirgli tutte le necessarie rassicurazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-19