Accordo

Art. 24

In vigore dal 9 set 1975
a) L'Agenzia, la Comunità e gli Stati si consulteranno, a richiesta di ognuno di essi, in merito agli emendamenti del presente Accordo. b) Tutti gli emendamenti richiederanno l'accordo dell'Agenzia, della Comunità e degli Stati. c) Il Direttore Generale informerà tempestivamente tutti gli Stati membri dell'Agenzia di ogni emendamento relativo al presente Accordo.
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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-24

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