Accordo

Art. 28

In vigore dal 9 set 1975
L'obiettivo delle salvaguardie di cui al presente Accordo consiste nell'individuare tempestivamente la distrazione di quantità significative di materie nucleari dalle attività nucleari pacifiche alla fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari o per scopi sconosciuti, e nello scoraggiare tale distrazione mediante il rischio che essa sia prontamente scoperta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-28

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 28 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra alcuni Stati membri della Comunita' europea dell'energia atomica, la Comunita' stessa e l'Agenzia Internazionale dell'energia atomica, in applicazione dei paragrafi 1 e 4 dell'articolo III del trattato di non proliferazione delle armi nucleari del 1 luglio 1968, con protocollo, firmato a Bruxelles il 5 aprile 1973. — Testo vigente | Portale Normativo