AccordoParte II

Art. 27

In vigore dal 9 set 1975
Questa parte dell'Accordo ha lo scopo di precisare, per quanto necessario, le procedure da seguire per l'applicazione delle disposizioni di salvaguardia di cui alla Parte I.
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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-27

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Art. 27 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra alcuni Stati membri della Comunita' europea dell'energia atomica, la Comunita' stessa e l'Agenzia Internazionale dell'energia atomica, in applicazione dei paragrafi 1 e 4 dell'articolo III del trattato di non proliferazione delle armi nucleari del 1 luglio 1968, con protocollo, firmato a Bruxelles il 5 aprile 1973. — Testo vigente | Portale Normativo