Accordo

Art. 30

In vigore dal 9 set 1975
La conclusione tecnica delle attività di verifica dell'Agenzia sarà costituita da una dichiarazione, dalla quale risulti, per ogni area di bilancio materie, la quantità delle materie non contabilizzata in un determinato periodo e nella quale siano specificati i limiti di precisione delle quantità indicate.
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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-30

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Art. 30 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra alcuni Stati membri della Comunita' europea dell'energia atomica, la Comunita' stessa e l'Agenzia Internazionale dell'energia atomica, in applicazione dei paragrafi 1 e 4 dell'articolo III del trattato di non proliferazione delle armi nucleari del 1 luglio 1968, con protocollo, firmato a Bruxelles il 5 aprile 1973. — Testo vigente | Portale Normativo