Art. 30
Accordo

Art. 30

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In vigore dal 9 set 1975
La conclusione tecnica delle attività di verifica dell'Agenzia sarà costituita da una dichiarazione, dalla quale risulti, per ogni area di bilancio materie, la quantità delle materie non contabilizzata in un determinato periodo e nella quale siano specificati i limiti di precisione delle quantità indicate.
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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-30