Accordo

Art. 35

In vigore dal 9 set 1975
a) Le salvaguardie previste dal presente Accordo cesseranno di applicarsi alle materie nucleari, alle condizioni specificate nell'. Qualora le condizioni di detto articolo non fossero soddisfatte, ma la Comunità ritenesse che il ricupero dai residui delle materie nucleari soggette alle salvaguardie previste dal presente Accordo non fosse per il momento materialmente eseguibile o opportuno, l'Agenzia e la Comunità si consulteranno in merito agli idonei provvedimenti di salvaguardia da adottarsi. b) Le salvaguardie previste dal presente Accordo cesseranno di applicarsi alle materie nucleari, alle condizioni specificate nell', semprechè l'Agenzia e la Comunità convengano che il ricupero di tali materie nucleari è praticamente impossibile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-35

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 35 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra alcuni Stati membri della Comunita' europea dell'energia atomica, la Comunita' stessa e l'Agenzia Internazionale dell'energia atomica, in applicazione dei paragrafi 1 e 4 dell'articolo III del trattato di non proliferazione delle armi nucleari del 1 luglio 1968, con protocollo, firmato a Bruxelles il 5 aprile 1973. — Testo vigente | Portale Normativo