Accordo

Art. 38

In vigore dal 9 set 1975
Se le materie nucleari esentate dovranno essere trattate o immagazzinate insieme con materie nucleari soggette alle salvaguardie previste dal presente Accordo, saranno prese disposizioni per riapplicare ad esse tali salvaguardie.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-38

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo