Accordo
Art. 38
36 / 123In vigore dal 9 set 1975
Se le materie nucleari esentate dovranno essere trattate o immagazzinate insieme con materie nucleari soggette alle salvaguardie previste dal presente Accordo, saranno prese disposizioni per riapplicare ad esse tali salvaguardie.
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Prourn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-38